Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. II

Art. 1072 bis

Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare , dell'Arma dei carabinieri e della Sanità militare.

In vigore dal 28 mag 2026
(Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e della Sanità militare ). 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto ovvero del Direttore della Sanità militare, in misura non superiore a: a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica; a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali... del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanità militare; d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Sanità militare. 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1072-bis

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