Art. 1072 bis · Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.
Libro QUARTOTitolo VIICapo IVSez. II

Art. 1072 bis

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Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri.

In vigore dal 20 feb 2020
1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a: a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica; a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, alinea) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1072-bis