Libro QUARTO›Titolo IV›Capo IV›Sez. I
Art. 812 bis
864 / 2542Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello
In vigore dal 28 mag 2026
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti:; c) contrammiragli:;
d) capitani di vascello:.
2. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all', comma 1-bis.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2024.
- Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-812-bis