Parte IVLibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2223

Regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

In vigore dal 27 feb 2016
1. Fino all'anno 2015, se si determinano nei ruoli eccedenze non riassorbibili nei gradi di generale o corrispondenti, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale generale o corrispondente più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano. 2. Fino all'anno 2016, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III, allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri è effettuato se le eccedenze non possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei carabinieri.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2223

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