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Art. 2228
Regime transitorio dei richiami in servizio nelle forze di completamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. I provvedimenti di richiamo in servizio di cui all' del presente codice sono adottati nei limiti dei contingenti annuali a tale fine determinati con decreto del Ministro della difesa di cui all' e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di assunzione del personale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2228