Parte IVLibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2227

Ufficiali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici

In vigore dal 9 ott 2010
1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all' gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito italiano che, alla data del 10 giugno 2003, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2227

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