Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2221

Transito dai ruoli a esaurimento in servizio permanente nei ruoli speciali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Finché non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente codice, è consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di maggiore, ai maggiori, di cui all', comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni. È parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali, con il grado di tenente colonnello, ai tenenti colonnelli di cui all', comma 1, lettere a), c), f) e h), aventi una anzianità di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianità di servizio. 2. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi è applicata una detrazione di anzianità di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianità di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianità e, a parità di anzianità di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianità di servizio. 3. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 1 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2221

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo