Parte II›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2206 bis
Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
In vigore dal 28 dic 2023
1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare è fissata:
a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unità, fissate dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 160.000 unità, fissate dall', a decorrere dal 1° gennaio 2034.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2206-bis