Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2209 quater
Piano di programmazione triennale scorrevole.
In vigore dal 28 ago 2022
1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all', comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, e all'Aeronautica militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall', fermo restando quanto disposto dall', comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) delle riserve di posti di cui all', estese anche al personale militare in servizio permanente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2209-quater