Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2209 octies

Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare.

In vigore dal 31 dic 2023
1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2209-octies

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