Art. 2209 octies · Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare.
Parte IIILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2209 octies

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Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare.

In vigore dal 31 dic 2023
1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall', comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'.

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