Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2233 ter
Regime transitorio dell'avanzamento dei colonnelli del ruolo normale del Corpo degli ingegneri.
In vigore dal 26 feb 2014
1. Fermi restando le dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale e il numero di promozioni annuali nei vari gradi, stabiliti dal presente codice, sino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 1, quadro III, allegata al presente codice, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano è pari al 3 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2233-ter