Parte VI›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2238 ter
Regime transitorio per i generali di divisione, ammiragli di divisione e generali di divisione aerea
In vigore dal 28 ago 2022
1. In relazione all'andamento dei ruoli, sino all'anno, la permanenza minima nel grado di generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è fissata con decreto del Ministro della difesa in modo da includere, oltre agli ufficiali già valutati l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, i generali di divisione e gradi corrispondenti non ancora valutati che abbiano anzianità di grado anche inferiore a quelle stabilite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, di cui agli , allegate al presente codice e comunque non inferiore a due anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2238-ter