Parte VILibro NONOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 2250 bis

Periodi di permanenza minima nel grado degli ufficiali piloti di complemento della Marina militare.

In vigore dal 26 feb 2014
1. Le anzianità di grado minime previste per l'avanzamento al grado superiore di cui all', comma 3, lettera a), si applicano agli ufficiali piloti di complemento della Marina militare a partire dagli ufficiali con anzianità di grado da sottotenente di vascello successiva al 1° gennaio 2004.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2250-bis

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