Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2209 septies
Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
In vigore dal 28 ago 2022
1. Sino all'anno, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all', qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all', per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173;
b) percepisce il trattamento economico di cui all';
c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti, con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2209-septies