Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2209 septies
2356 / 2493Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
In vigore dal 28 ago 2022
1. Sino all'anno, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi compreso quello di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalità di cui all', qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianità anagrafica, secondo il seguente ordine di priorità:
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a non più di sette anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il corpo di appartenenza;
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di ciascuna programmazione triennale di cui all', per il personale a non più di tre anni dal compimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio permanente e qualora abbia maturato i requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173;
b) percepisce il trattamento economico di cui all';
c) è escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione o conferimento della qualifica di primo luogotenente, di sergente maggiore aiutante o di graduato aiutante, e qualifiche corrispondenti, con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
d) può permanere in tale posizione sino al raggiungimento del limite di età ordinamentale, ovvero fino alla maturazione del requisito di accesso al trattamento pensionistico, senza possibilità di riammissione in servizio e può essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito o con le modalità e nei limiti dei contingenti previsti dagli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2209-septies