Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2209 bis
Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unità.
In vigore dal 26 feb 2014
1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unità dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e della relativa ripartizione di cui all' del medesimo decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento.
2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2209-bis