Libro NONOTitolo IICapo IISez. III

Art. 2195 ter

Sperimentazione di misure di flessibilità gestionale della spesa.

In vigore dal 26 feb 2014
1. In attuazione dell', comma 1, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 244, nelle more del completamento della riforma di cui all', comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto conto di quanto previsto dall', comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Ministero della difesa può continuare a utilizzare le correnti modalità di gestione delle risorse necessarie per il funzionamento delle strutture periferiche. 2. Ai fini dell'accertamento dei risparmi di spesa di cui all', comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, il Ministro della difesa predispone annualmente un piano di attuazione pluriennale delle misure da adottare, che contiene in apposita relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. 3. L'effettivo conseguimento dei risparmi derivanti dalla realizzazione del piano di cui al comma 2 è sottoposto alla verifica del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di garantire l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono destinati all'incremento dei fondi di cui all', anche mediante versamento all'entrata per la quota relativa al primo anno del piano di attuazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2195-ter

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo