Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV

Art. 2196 bis

Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

In vigore dal 28 mag 2026
(Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare ). 1. Sino all'anno 2033, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all', riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata e per la Sanità militare: a) limiti di età, comunque non superiori a 52 anni; b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) estensione anche ai volontari in servizio permanente; d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni. 1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall', il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio è svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata e per la Sanità militare secondo le modalità definite dall', comma 1, lettere a), b) e c), valutano: a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso; 1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati entro la data di presentazione della domanda, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non più di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei. 1-quinques. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a): a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano; b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all', comma 1, lettera b).

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2196-bis

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