Parte I›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2196 bis
Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
In vigore dal 28 ago 2022
1. Sino all'anno, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all', riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata:
a) limiti di età, comunque non superiori a 52 anni;
b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) estensione anche ai volontari in servizio permanente;
d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni.
1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall', il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio è svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata secondo le modalità definite dall', comma 1, lettere a), b) e c), valutano:
a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso;
1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati entro la data di presentazione della domanda, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non più di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non più di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei.
1-quinques. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):
a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all', comma 1, lettera b).
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2196-bis