Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2209 quater
2386 / 2542Piano di programmazione triennale scorrevole.
In vigore dal 28 mag 2026
1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all', comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2033, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanità militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall', fermo restando quanto disposto dall', comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
b) delle riserve di posti di cui all', estese anche al personale militare in servizio permanente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2209-quater