Parte II›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2206 bis
2365 / 2542Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
(Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare ).
1. L'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare è fissata:
a) a 190.000 unità, fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unità, fissate dall' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 160.377 unità, fissate dall', a decorrere dal 1° gennaio 2034.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera d)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2206-bis