Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2208
2336 / 2493Carenze organiche transitorie
In vigore dal 28 ago 2022
1. Sino all'anno 2015, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall', ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo.
1-bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all', la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2208