Parte III›Libro NONO›Titolo II›Capo II›Sez. IV
Art. 2207
2335 / 2493Adeguamento degli organici
In vigore dal 28 ago 2022
1. Sino all'anno, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all', con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-2207