Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. III
Art. 1287
Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Oltre a quanto disposto dall', ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico...: 4 anni;
d) nocchieri di porto: 2 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico...: 5 anni;
d) nocchieri di porto: 4 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.
3-bis. Per le categorie e specialità di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1287