Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIV›Sez. I
Art. 1290
Condizioni per l'avanzamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ispettori e i sovrintendenti per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche e aver superato i corsi e gli esami stabiliti dagli articoli successivi.
2. Il Ministro della difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire condizioni per l'avanzamento tenendo conto delle esigenze formative dei marescialli e delle particolari necessità di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1290