Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIV›Sez. II
Art. 1293
Periodi minimi di permanenza nel grado
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta è stabilito in:
a) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
b) 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1293