Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIV›Sez. II
Art. 1292
Forme di avanzamento
In vigore dal 7 lug 2017
1. L'avanzamento avviene:
a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente.
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1292