Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIV›Sez. II
Art. 1295
Avanzamento a scelta e a scelta per esami
In vigore dal 7 lug 2017
(Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore).
1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore sono così determinate:
a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall';
b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall', prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);
2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall', prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma del numero 1).
2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell', nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1295