Art. 1292 · Forme di avanzamento
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIVSez. II

Art. 1292

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Forme di avanzamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianità, per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo; b) a scelta, per i gradi di maresciallo maggiore e luogotenente. c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1292