Art. 1293 · Periodi minimi di permanenza nel grado
Libro QUARTOTitolo VIICapo XIVSez. II

Art. 1293

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Periodi minimi di permanenza nel grado

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta è stabilito in: a) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore; b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95. 3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in: a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario; b) 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1293