Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIV›Sez. II
Art. 1293
1353 / 2493Periodi minimi di permanenza nel grado
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta è stabilito in:
a) 7 anni per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
b) 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1293