Libro QUARTO›Titolo VII›Capo XIII›Sez. III
Art. 1283
Articolazione della carriera
In vigore dal 28 mag 2026
1. Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) sergente;
b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare.
1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti può essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano, l'Aeronautica militare e la Sanità militare; secondo capo aiutante per la Marina militare.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1283