Libro QUARTOTitolo VIICapo IIISez. III

Art. 1059

Avanzamento a scelta dei sottufficiali

In vigore dal 17 nov 2018
1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. 2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. 3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata. 6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità. 7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo è valutato nuovamente e a tal fine è incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, può essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine è incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali è stato portato in avanzamento. 7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all', si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 7-ter. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1059

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