Libro QUARTOTitolo VIICapo IIISez. II

Art. 1055

Avanzamento ad anzianità degli ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalità previste dall', commi 3 e 4. 2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento. 3. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. 4. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1055

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