Libro QUARTO›Titolo VII›Capo III›Sez. II
Art. 1055
Avanzamento ad anzianità degli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, con le modalità previste dall', commi 3 e 4.
2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento.
3. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
4. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1055