Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. II
Art. 1071
Promozioni annuali degli ufficiali
In vigore dal 28 mag 2026
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali è stabilito per ciascun grado dal presente codice.
1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare il numero annuale di promozioni è fissato in tante unità quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi.
3. Le promozioni ad anzianità sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice.
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli ....
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1071