Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. II
Art. 1070
Promozioni degli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e gradi corrispondenti e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
2. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1070