Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. I
Art. 1069
Cancellazione dai quadri per gli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'autorità, che ritiene che un dipendente ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente codice per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorità gerarchiche, decide il Ministro sentita la commissione superiore di avanzamento, se si tratta di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello o corrispondente, ovvero la commissione ordinaria di avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
3. Fino a quando non interviene la decisione del Ministro, gli effetti dell'iscrizione in quadro dell'ufficiale sono sospesi.
4. L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento.
5. All'ufficiale è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.
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