Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. II
Art. 1074
Sospensione facoltativa della promozione dell'ufficiale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravità.
2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.
3. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1074