Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. II
Art. 1075
Morte o permanente inidoneità fisica dell'ufficiale
In vigore dal 9 ott 2010
1. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1075