Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. III
Art. 1080
Vacanze derivanti da collocamenti in soprannumero degli ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero non sono colmate con promozioni se nei corrispondenti gradi esistono eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1080