Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. IV
Art. 1084
Personale militare che cessa dal servizio per infermità
In vigore dal 28 mag 2026
1. Ai militarideceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanità militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanità militare e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1084