Libro QUARTOTitolo VIICapo V

Art. 1089

Cessazione dei motivi della sospensione discrezionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale, nei cui riguardi è stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell', comma 3, è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscono cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa. 2. L'ufficiale appartenente a grado, nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la valutazione non fosse stata sospesa. 3. L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale è iscritto nel quadro di avanzamento ed è già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che è stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1089

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo