Libro QUARTOTitolo VIICapo V

Art. 1085

Cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell', comma 2 e dell', perché sottoposto a procedimento disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento, cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso di detrazioni di anzianità ai sensi del presente codice, se risulta più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva. 2. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento disciplinare si è concluso in senso favorevole o per il quale è stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, quando è valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti: a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso, qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato; c) se il provvedimento di sospensione dall'impiego ha colpito un ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo è attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva. 3. Agli ufficiali, imputati in procedimento penale, che sono stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare, si applicano le disposizioni di cui all', commi 1, 2 e 3. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1085

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