Libro QUARTO›Titolo VII›Capo V
Art. 1087
Ufficiale sospeso dalla promozione con determinazione del Ministro
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale per il quale è stata sospesa la promozione a norma dell' è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratta di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratta di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell', comma 2, lettere a) e b).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1087