Libro QUARTO›Titolo VII›Capo V
Art. 1090
Giudizi annullati in sede di tutela amministrativa o giurisdizionale
In vigore dal 15 giu 2016
1. Se si deve rinnovare un giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e riporta un punto di merito per cui sarebbe stato promosso se attribuito in una precedente graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
2. La promozione di cui al comma 1 non è ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui è rinnovato il giudizio. Se non sussiste vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, è riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1° luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è rinnovato il giudizio. Se entro tale data non si sono verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalità di cui agli .
3. Fermo restando quanto previsto dagli , all'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che ha superato il limite di età del grado conseguito ovvero che raggiunge il limite di età prima del compimento del periodo di comando o di attribuzioni specifiche prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i requisiti di cui all'.
4. Il rinnovo del giudizio è effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio, dalla comunicazione del decreto del Capo dello Stato o dalla notifica all'amministrazione competente della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Se il titolo dell'annullamento contiene elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente, non è necessario procedere a una nuova valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede d'ufficio agli adempimenti per la promozione del ricorrente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1090