Libro QUARTO›Titolo VII›Capo VI

Art. 1096

Requisiti speciali

In vigore dal 28 mag 2026
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza: a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice; b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice. 3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unità, reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale. 4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. 5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza. 6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa: a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata; b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa; c) per il Corpo unico della Sanità militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanità militare.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1096

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