Libro QUARTOTitolo VIICapo V

Art. 1091

Ricostruzione della carriera

In vigore dal 9 ott 2010
1. Per il militare in servizio permanente e dei ruoli a esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal comma 2, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o dei pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni. 2. Il militare di cui al comma 1 è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiuti. 3. La ricostruzione di carriera prevista dal comma 2 è consentita fino al grado di colonnello e gradi equiparati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1091

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