Libro QUARTO›Titolo VII›Capo V
Art. 1088
Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali
In vigore dal 20 feb 2020
1. All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli , e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette è stato ritardato per motivi di servizio comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando è valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell', comma 2, lettere a) e b).
2. Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1088