Libro QUARTO›Titolo VII›Capo V
Art. 1086
Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale non valutato in base all', comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell', comma 2, lettere a) e b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1086