Libro QUARTOTitolo VIICapo V

Art. 1086

Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale non valutato in base all', comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell', comma 2, lettere a) e b).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1086

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