Libro QUARTO›Titolo VII›Capo IV›Sez. III
Art. 1081
Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia
In vigore dal 9 ott 2010
1. Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti.
2, Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1081