Art. 1084 · Personale militare che cessa dal servizio per infermità
Libro QUARTOTitolo VIICapo IVSez. IV

Art. 1084

1137 / 2493

Personale militare che cessa dal servizio per infermità

In vigore dal 7 lug 2017
1. Ai militarideceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-1084